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Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Testo in vigore al

Art. 2

1. A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', e' concesso l'assegno suppletivo nella misura e con le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni.2

Art. 3

1. A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, a i titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennita' speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

Art. 4

1. Nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con reiscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di pensione e' computata con la maggiorazione di un decimo ed e' riversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.

Art. 5

1. A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' integrativa di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Capo II. Modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 6

1. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, a modifica dell'articolo 21, della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso e' richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazioni dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

2. Per i casi di morte a partire dal 1 gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' oppure del settantacinquesimo anno di eta' se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di eta' non e' richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge.346a7

3. Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e su riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta abbia contrattato matrimonio prima del cinquantesimo anno di eta', per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie, risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico e' equiparato alla vedova.610

Art. 7

1. Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e, di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza i figli naturali i' riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso, ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione, sia anteriore alla data di cessazione dal servizio Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato di separazione, per sua colpa, e' corrisposto, ove sussista, lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza tra importo della pensione di riversibilita' che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata, pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.5

2. Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, ne' il coniuge, ne' tigli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una eta' superiore ad anni 60 oppure - siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affilianti il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti.

Art. 8

1. La pensione di riversibilita' spetta agli aventi diritto ti norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1958.

2. Coloro che anteriormente al 1 gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.

3. Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Art. 9

1. La facolta' di continuazione di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 21 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1958, n. 680 e dalle modifiche contenute nell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' ammessa anche nel riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa senza assegni per motivi sindacali fino a quando l'iscritto stesso permane in tale posizione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente nel caso di collocamento nella posizione di aspettativi avvenuta a prima del 1 gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge, il contributo minimo di iscrizione dovuto alla Cassa pensioni deve essere commisurato alla retribuzione annua contributiva virtuale, riferita a tale data, da determinarsi con i criteri stabiliti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

3. L'iscrizione facoltativa puo' essere retrodatata fino alla data predetta purche' il relativo contributo venga versato alla Cassa entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso contemplato dal comma precedente, l'iscritto facoltativamente, a domanda, e' ammesso a riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, usufruendo della riduzione ad un terzo del relativo contributo, il periodo, che in fatto non sia stato assistito da iscrizione, trascorso nella suddetta posizione di aspettativa fino alla data indicata dal precedente comma.

Art. 10

1. Le norme contenute nei primi cinque commi dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facolta' data agli Enti parastatali, agli Enti di diritto pubblico e agli Enti morali di iscrivere alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza le rispettive categorie di personali da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal comma secondo del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'Ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 11

1. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall'articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua:

  1. 1) per tutte le retribuzioni dal 1 gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077, il quale e' in ogni caso interamente soggetto a contributo;

  2. 2) per le retribuzioni relative al periodo dal 1 gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianita' di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1 gennaio 1960, e' in ogni caso interamente soggetta a contributo.

Art. 12

1. Al penultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e' aggiunto il seguente periodo:
"Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione".

Art. 13

1. Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta', oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia piu' favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

2. Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente la domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla - data di presentazione della domanda.

3. Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilita'.

Art. 14

1. Le deliberazioni concernenti il riscatto di servizi o periodi adottate in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo -47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono rese esecutive con decreto del direttore generale degli Istituti di previdenza e vengono comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Come data della comunicazione si considera quella di ricezione della raccomandata.

Art. 15

1. Nel caso di domanda di riscatto presentata anteriormente alla data della cessazione dal servizio, qualora la morte dell'iscritto agli Istituti di previdenza sia avvenuta prima della deliberazione concessiva adottata ai sensi dell'articolo 47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comunque prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 14 senza che sia stato effettuato il versamento del contributo di riscatto in una sola volta, il relativo contributo dovuto dalla vedova - o dagli orfani - che non intenda rinunciare al beneficio derivante al trattamento di quiescenza per effetto del riscatto, e' determinato presumendo che l'iscritto avrebbe prescelto la forma di pagamento rateale nella durata massima consentita. Qualora la morte nelle condizioni predette sia avvenuta posteriormente alla data di cessazione dal servizio che abbia comportato diritto alla pensione diretta, il contributo dovuto dalla vedova, o dagli orfani, e' determinato presumendo altresi' che l'iscritto, per lo scomputo dell'eventuale debito residuo a tale data, avrebbe prescelto la forma di pagamento vitalizio mediante quote costanti detraibili dalla pensione spettantegli.

2. Nel caso di domanda di riscatto presentata posteriormente alla cessazione dal servizio dall'iscritto cui competa il trattamento di quiescenza nella forma della pensione oppure dalla vedova o dagli orfani, ai sensi delle disposizioni contemplate dalla lettera a) dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la durata di godimento della pensione diretta non abbia consentito il totale recupero del contributo di riscatto sulle intere prime rate della pensione stessa, la vedova o gli orfani sono tenuti a versare soltanto la meta' del debito residuo, in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate della pensione di riversibilita'.

Art. 16

1. Nei riguardi, degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegne anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilita' si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.

Art. 17

1. Per i servizi resi con iscrizione facoltativa alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per i quali gli ordinamenti delle rispettive Casse prevedano il concorso dell'Ente nel pagamento dei contributi, in nessun caso e' ammesso ne' in forma, obbligatoria, ne' in forma volontaria, il versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Art. 18

1. I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1965.1

Art. 19

1. Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine di consentire - per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno fino alla data di entrata in vigore della presente legge - l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontati in corso di ammortamento prevista dall'articolo 86 della parte prima del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali riguardante la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le norme e le condizioni previste dall'articolo 19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375, citati dall'articolo 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475.

Capo III. Modifiche all'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 20

1. La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e' autorizzata ad assorbire le gestioni dei regolamenti speciali di pensione esistenti presso gli enti locali, mediante convenzioni stipulate a richiesta dei singoli Enti interessati da approvarsi di volta in volta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno.

2. Ciascuna convenzione di cui al comma precedente deve prevedere:

  1. a) il trasferimento dal regolamento speciale di pensione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dei titolari delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita', i quali ad ogni effetto diventano titolari di pensioni della Cassa predetta;

  2. b) nei riguardi dei titolari di cui alla lettera a), la riliquidazione delle pensioni in base all'ordinamento della Cassa, considerando pero' il servizio valutato come utile dal regolamento speciale;

  3. c) qualora l'importo della pensione in godimento risulti superiore a quello derivante dalla riliquidazione di cui alla lettera b), la conservazione dell'eccedenza a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa.

  4. d) il passaggio di iscrizione alla Cassa per i dipendenti in servizio che siano eventualmente ancora Iscritti al regolamento speciale di pensione;

  5. e) per le future cessazioni dal servizio di dipendenti prima iscritti al regolamento speciale di pensione e poi passati alla Cassa l'assunzione a carico della Cassa stessa della parte di oneri del trattamento di quiescenza ripartito che derivano all'ente locale in applicazione dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per effetto del servizio reso con iscrizione al regolamento speciale di pensione;

  6. f) per i casi di cessazione dal servizio contemplati alla lettera e), l'attribuzione, a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa, della maggiore quota di trattamento dovuta qualora ricorra la applicazione del terz'ultimo comma del citato articolo 52;

  7. g) la data dalla quale hanno effetto le disposizioni contenute nelle lettere precedenti;

  8. h) l'importo dovuto dall'ente locale pari al valore capitale degli oneri derivanti alla Cassa dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere precedenti, da determinarsi con riferimento alla data di cui alla lettera;

  9. g) ed in base alle linee demografiche e finanziarie adottate per la compilazione dell'ultimo bilancio tecnico della Cassa stessa approvato anteriormente a tale data;

  10. i) il sistema di pagamento da parte dell'Ente locale dell'importo indicato alla lettera h) da versarsi alla Cassa in una sola volta ovvero a rate annuali posticipate costanti non superiori a venticinque calcolate al saggio d'interesse annuo del 4,50 per cento;

  11. l) le garanzie idonee ad assicurare i versamenti di cui alla lettera i), nel caso di pagamento rateale.

Art. 21

1. Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'articolo 11 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 11 della legge 25 luglio 1941, n. 934, non trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 5 del citato ordinamento.

Art. 22

1. Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.