Sez. 6, Sentenza n. 3222 del 10/11/1975 Ud. (dep. 11/03/1976) Rv. 132739 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - NOZIONE.*
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - NOZIONE.*
Agli effetti della legge penale deve considerarsi arma da fuoco non solo quella funzionante con polvere pirica o altro esplosivo, ma anche quella atta ad offendere la incolumita delle persone, mediante propulsione, a mezzo di aria compressa, di diaboli o piumini, che imprima agli stessi una penetrazione tutt'altro che limitata. (applicazione in tema di porto abusivo di arma).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 699 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)