diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2975 del 20/03/1998 (Rv. 513802 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Costruzione non rispettosa delle norme sulle distanze - Asservimento di fatto del fondo del vicino - Configurabilità - Diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno - Valutazione equitativa dello stesso in difetto di specifiche indicazioni del danneggiato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513802-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE

La costruzione del confinante realizzata in violazione delle norme sulle distanze implica una sorta di asservimento de facto in pregiudizio del vicino, al quale spetta conseguentemente il risarcimento del danno rimesso, in difetto di precise indicazioni della parte danneggiata, alla valutazione equitativa del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)