Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 397 del 1997
Massime (1)
Massima n. 23600
- Imposte in genere
- I.r.pe.f. e i.lo.r.
- Rimborsi di indebito a favore del contribuente
- Corresponsione di interessi di mora
- Esclusione dal computo del primo e dell'ultimo semestre
- Preteso deteriore trattamento rispetto al caso di morosità del contribuente, tenuto, invece, al pagamento degli interessi dal giorno successivo alla mora
- Pretesa lesione del principio di eguaglianza
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3, l. 31 maggio 1977, n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e modificato dall'art. 11 d.l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella l. 29 febbraio 1980, n. 31, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.. red.: S. Di Palma
Norme impugnate
- art. 11 d.l. 30 dicembre 1979, n. 660
- legge 29 febbraio 1980, n. 31
- art. 44-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- art. 3 legge 31 maggio 1977, n. 247
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, sul ricorso proposto da Galuppini Arrigo contro l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al n. 1302 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Massimo Vari;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino - con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 (r.o. n. 1302 del 1996), nel giudizio proposto da Galuppini Arrigo, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso degli interessi pretesi per ritardata restituzione di imposte pagate e non dovute - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), quale introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, nella parte in cui limita la decorrenza dell'obbligo della corresponsione degli interessi maturati dal contribuente nei confronti del fisco, su somme restituite perché indebitamente percette, ritenendoli dovuti solo a partire dal secondo semestre dalla data del pagamento e con esclusione del semestre precedente all'emissione dell'ordinativo;
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcun elemento circa la fattispecie all'esame del giudice a quo né in alcun modo motiva circa la rilevanza ai fini del decidere della proposta questione;
che la questione stessa va, perciò, dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze