Sez. 2, Sentenza n. 6281 del 07/03/1973 Ud. (dep. 07/03/1973) Rv. 124952 - 01
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - VIZIO PARZIALE DI MENTE IN PERSONA INFRADICIOTTENNE - NECESSARIA MANCANZA DELLA IMPUTABILITA - ESCLUSIONE - DISTINZIONE DEGLI EFFETTI.*
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - VIZIO PARZIALE DI MENTE IN PERSONA INFRADICIOTTENNE - NECESSARIA MANCANZA DELLA IMPUTABILITA - ESCLUSIONE - DISTINZIONE DEGLI EFFETTI.*
Il vizio parziale di mente in persona minore degli anni diciotto non comporta, necessariamente, la Mancanza completa di imputabilita, quasi che, sommandosi le due menomazioni(per la minore eta e per l'infermita psichica), debba in ogni caso escludersi totalmente la capacita di intendere e di volere. Occorre, invece, distinguere il caso in cui la malattia di mente abbia inciso sul normale sviluppo del minore, si da impedirgli di raggiungere quel minimo di evoluzione della coscienza e della volonta che costituisce il presupposto della imputabilita, dal caso in cui la infermita mentale sia caduta su un minore il cui quoziente di eta psichica corrisponda al normale sviluppo della eta cronologica: nella prima ipotesi la imputabilita e esclusa; nella seconda ipotesi, si deve accertare se la infermita abbia del tutto annullata la capacita di intendere e di volere, con conseguente Mancanza di imputabilita, ovvero si sia limitata a scemarla grandemente, si che, in quest'ultimo caso, e del tutto legittimo il concorso delle due diminuenti previste dagli artt 89 e 98 cod pen, nell'aspetto di una capacita di intendere e di volere diminuita sotto un duplice profilo, ma non esclusa. (V 120853, 120350, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)