diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 18489 del 13/01/2010 Ud. (dep. 14/05/2010) Rv. 246913 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - DISCUSSIONE FINALE | Pubblico Ministero - Deposito di memoria riassuntiva della requisitoria - Diritto della difesa di replicare - Sussistenza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246913-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - DISCUSSIONE FINALE

Il deposito da parte del pubblico ministero, all'esito della discussione conclusiva del dibattimento, di una memoria riassuntiva degli argomenti svolti nella sua requisitoria orale non legittima il difensore dell'imputato ad intervenire ulteriormente a titolo di replica, a meno che la succitata memoria non contenga elementi di novità rispetto a quelli presentati nel corso della discussione orale sui quali la difesa non abbia avuto modo di interloquire in precedenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)