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Sez. 1, Sentenza n. 3036 del 16/11/1979 Cc. (dep. 10/01/1980) Rv. 143932 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - DA PARTE DEL PM - NECESSITA DEGLI ADEMPIMENTI INDICATI NELL'ART 372 COD PROC PEN PRIMA DELLA DECISIONE SUL GRAVAME - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143932-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - DA PARTE DEL PM - NECESSITA DEGLI ADEMPIMENTI INDICATI NELL'ART 372 COD PROC PEN PRIMA DELLA DECISIONE SUL GRAVAME - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Nel caso di impugnazione ad opera del PM dei provvedimenti in tema di liberta personale non puo essere applicato il disposto dell'art 372 cod proc pen, essendo sufficiente, ai fini della tutela del diritto di difesa, che l'imputato, con la notifica di cui allo art 199 bis cod proc pen, sia posto in grado di apprestare e di proporre le proprie difese al giudice chiamato a decidere sul gravame. (nella specie si e precisato che il principio espresso e da ribadire anche dopo la sentenza della Corte costituzionale del 27 giugno 1975 n 199, posto che tale decisione ha riguardo alla diversa ipotesi delle sentenze istruttorie di proscioglimento indicate nell'art 387 cod proc pen).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)