Sez. 3, Sentenza n. 26155 del 12/12/2014 (Rv. 633543 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Danni da sinistro stradale - Mancata considerazione nella sentenza di appello del danno da riduzione della capacità lavorativa - Ricorso per cassazione - Deduzione del difetto di motivazione sul danno patrimoniale - Inammissibilità - Denuncia del vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Nel giudizio per il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che nulla abbia statuito sul danno da riduzione della capacità lavorativa non può dedurre il difetto di motivazione sul danno patrimoniale, ma deve prospettare, a pena di inammissibilità, il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello, previa trascrizione dello stesso, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)