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Sez. 3, Sentenza n. 158 del 17/01/1967 (Rv. 325866 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - RINUNZIA DEL LOCATORE ALLA RISOLUZIONE GIUDIZIALE DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1967-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325866-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITA (MIGLIORAMENTI) - RINUNZIA DEL LOCATORE ALLA RISOLUZIONE GIUDIZIALE DEL CONTRATTO.*

Non possono considerarsi stipulate in violazione delle norme sul blocco dei fitti quelle convenzioni che, pur importando il pagamento di una pigione piu elevata di quella legale, trovino giustificazione in particolari vantaggi assicurati al conduttore, compreso quello consistente nella rinuncia, da parte del locatore, a proporre o proseguire un'Azione giudiziale (fondata o meno che sia), diretta a conseguire la risoluzione del rapporto locatizio. (Cfr 321438 e 320577).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)