Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 10/03/2000 (Rv. 534745 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO | Funzioni - Funzione di conservazione delle azioni di regresso e di accertamento in forma pubblica del mancato pagamento - Configurabilità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO
La funzione del protesto non è soltanto quella - ancorché primaria e fondamentale - di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), potendo esso venir levato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "ex titulo".
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)