Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 11/08/2005 (Rv. 585053 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE | Trascrizione - Funzione - Ordine del giudice di trascrivere - Natura - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE
Poiché, ai sensi dell'art. 2651 cod. civ., il conservatore ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza l'ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacché - in caso di rifiuto del conservatore - il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 cod. civ., 113 bis disp. att. cod. civ. e 745 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2674, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 745
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)