diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31807 del 27/10/2022 (Rv. 665997 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Giudizio di trasferimento della proprietà a titolo originario - Opposizione ex art. 404 c.p.c. fondata sull’acquisto a titolo derivativo - Omessa trascrizione del titolo di acquisto - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665997-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

La sentenza che abbia accertato l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene in favore di un soggetto e nei confronti di chi, per effetto di un atto a titolo derivativo si era già spogliato del proprio diritto, in epoca anteriore alla data di introduzione del giudizio di usucapione, è suscettibile di opposizione di terzo ordinaria da colui che abbia acquistato a titolo derivativo la proprietà, senza che possa assumere efficacia impeditiva la mancata trascrizione del titolo di acquisto atteso che, ai fini della produzione dell'effetto traslativo della proprietà ex art. 1376 c.c., rileva la sola conclusione dell'accordo manifestato nelle forme di legge.

Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)