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Sez. 3, Sentenza n. 18207 del 03/07/2008 (Rv. 604861 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Cause decise per effetto di giuramento decisorio - Rigetto dell'istanza di interrogatorio formale - Censurabilità in sede di gravame - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604861-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - IN GENERE

Nel caso in cui nel giudizio di primo grado l'attore abbia deferito giuramento decisorio al convenuto, e questi l'abbia prestato in senso sfavorevole al deferente, diventa irrilevante il motivo d'impugnazione con il quale il soccombente si dolga della mancata ammissione dell'interrogatorio formale rivolto alla stessa parte cui aveva deferito il giuramento, giacché l'istanza di interrogatorio resta in tal caso assorbita da quella avente ad oggetto il giuramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)