Sez. U, Sentenza n. 4846 del 27/02/2013 (Rv. 625251 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Federazioni sportive - Rapporto di lavoro - Svolgimento di mansioni amministrative presso la struttura centrale della federazione - Inserimento nella struttura organizzativa - Necessità - Natura pubblica - Conseguenze - Controversie relative attinenti a fase del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle federazioni sportive, nel regime anteriore al d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, deve qualificarsi di pubblico impiego, anche se originato da contratti di diritto privato, allorché le mansioni non abbiano carattere tecnico, ma amministrativo in senso lato, e siano svolte presso la struttura centrale della federazione con inserimento nella relativa organizzazione, atteso che la federazione ha la veste di datore di lavoro quale organo del Comitato Olimpico Nazionale (Coni) nello svolgimento delle attività di diritto pubblico, e non di soggetto privato in relazione alle attività specifiche della federazione e estranee alle funzioni pubbliche. Consegue che la controversia concernente l'accertamento della natura subordinata del rapporto, quando attenga ad una fase anteriore al 30 giugno 1998 (data indicata dalla disciplina sul riparto di giurisdizione di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata, dall'art. 45, comma diciassettesimo, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998 (poi art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001), non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)