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Sez. 2, Sentenza n. 965 del 28/09/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151911 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ: ADEGUAMENTO DELLA PENA AL FATTO CONCRETO - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA DI DINIEGO - AMMISSIBILITÀ - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151911-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ: ADEGUAMENTO DELLA PENA AL FATTO CONCRETO - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA DI DINIEGO - AMMISSIBILITÀ - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La concessione delle attenuanti generiche, demandata dalla legge al criterio discrezionale del giudice, ha la funzione di adeguare la Determinazione della pena all'entità del fatto. Qualora pertanto il giudice di merito abbia motivato, sia pure implicitamente, il rigetto dell'istanza, il relativo giudizio non è censurabile in Sede di legittimità. (Conf. Mass. 150423/81, 137198/77, 132647/76, 122179/72, 119102/71, 101560/66, nel senso della sufficienza della motivazione implicita; V. Mass. 138764/78 nel senso che di fronte alla richiesta dello imputato, che indichi circostanze particolari, V'è l'Obbligo della motivazione esplicita).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)