Sez. 1, Sentenza n. 5785 del 15/05/1992 (Rv. 477227 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Sanzioni - Ritardati od omessi versamenti diretti | Erede con beneficio d'inventario - Redditi del "de cuius" - Dichiarazione ai fini IRPEF e ILOR - Presentazione dopo l'inizio della procedura di liquidazione dell'eredità - Autotassazione - Omissione - Conseguenze - Soprattassa per il mancato pagamento delle imposte - Applicabilità - Esclusione.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Sanzioni - Ritardati od omessi versamenti diretti
In tema di riscossione di imposte dirette, l'erede con beneficio d'inventario il quale abbia presentato, ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, la dichiarazione dei redditi del "de cuius" ma non abbia provveduto al relativo versamento perché, a seguito di opposizione dei creditori ereditari, aveva iniziato la procedura di liquidazione dell'eredità ai sensi degli artt. 498 e segg. cod. civ., non è soggetto all'applicazione della soprattassa per il mancato pagamento di dette imposte a norma dell'art. 92 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto il conflitto tra la disciplina tributaria (che impone il pagamento del tributo ad una determinata scadenza) e quella codicistica (che vieta all'erede di eseguire pagamenti in favore di creditori durante lo svolgimento della procedura di liquidazione) va risolto in favore di quest'ultima, sia perché le norme del codice civile non distinguono tra crediti ordinari e crediti tributari, sia perché la normativa fiscale non contiene alcuna deroga alla disciplina codicistica, con la conseguenza che anche i crediti tributari debbono essere fatti valere tramite la procedura di liquidazione e che per il pagamento di essi vige la scadenza codicistica e non quella tributaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 502, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)