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Sez. 4, Sentenza n. 3536 del 13/06/2000 Ud. (dep. 10/10/2000) Rv. 217378 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Criteri di valutazione dell'indennizzo - Riferimento anche alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla detenzione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217378-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

In materia di indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione, la durata della custodia cautelare è solo uno dei parametri da tenere presente per la liquidazione, a cui si affiancano quelli delle conseguenze personali e familiari derivanti dalla detenzione; trattandosi di criteri generali ed astratti, la loro valutazione da parte del giudice non può che essere elastica, ciò che, unitamente alla natura equitativa della medesima valutazione e al fondamento solidaristico dell'istituto, restringe i margini del sindacato di legittimità ai soli casi di liquidazione di un indennizzo completamente ed immotivatamente disancorato dall'elemento temporale. (Fattispecie in cui il ministero del Tesoro aveva contestato che l'indennizzo di venticinque milioni riconosciuto ad un primario ospedaliero per una carcerazione di ventisei giorni non rispettava il principio di proporzionalità con la durata dell'ingiusta detenzione subita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)