Sez. 1, Sentenza n. 6532 del 19/05/2000 (Rv. 536713 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
Nel liquidare il compenso del commissario giudiziale di amministrazione controllata, il giudice, coerentemente con la "ratio" del criterio introdotto dagli artt. 1 e 5 del D.M. n. 570 del 1992, adotta misure percentuali differenziate, massime per i valori di attivo fino a un miliardo di lire e di passivo fino a 100 milioni di lire, ed invece contenute e lontane dalla percentuale più elevata con riguardo ai valori eccedenti quei limiti (la S.C. ha così confermato il provvedimento con il quale il tribunale ha proceduto alla liquidazione del compenso, applicando sull'ammontare dell'attivo risultante dall'inventario le percentuali massime per gli scaglioni fino ad un miliardo previste dall'art. 1 del citato decreto, la percentuale dello 0, 50% sullo scaglione successivo fino a tre miliardi e la percentuale dello 0, 10% sulle somme eccedenti; sull'ammontare del passivo la percentuale massima dello 0, 75% sui primi 100 milioni di lire e dello 0, 20% sulla somma eccedente).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)