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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3871 del 08/02/2019 (Rv. 652557 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio nella procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Distinzione tra fase cosiddetta di risanamento e cosiddetta di liquidazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652557-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Non essendo l'azione revocatoria istituto derogatorio alla disciplina generale del fallimento, nessun carattere "selettivo", configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE (nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea), può essere ravvisato allorché l'azione revocatoria sia esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla l. n. 95 del 1979 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 26 del 1979); né può distinguersi tra esercizio dell'azione nella fase c.d. di risanamento e nella fase c.d. di liquidazione della procedura di amministrazione straordinaria, sì da limitarne la compatibilità con l'ordinamento comunitario al solo esercizio nella seconda fase, e dunque non prima del momento in cui inizia la liquidazione dei beni, atteso che ciò che rileva, ai fini della individuazione dell'aiuto di Stato, non è che l'azione sia esercitata prima o durante la liquidazione dei beni, quanto che essa sia direttamente ed esclusivamente destinata alla conservazione dell'impresa nel mercato, piuttosto che all'estinzione delle sue passività.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26, Legge 30/04/1979 num. 95, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)