Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Testo in vigore al
Art. 61
1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della stessa regione previo il risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato.
2. La regione partecipa al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.
Art. 62
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393.
2. Sono delegate alla regione anche le seguenti altre funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento, mediante conferenza tra gli enti interessati, dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
b) le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci con facolta' di sub-delegare le stesse;
c) il rilascio delle licenze e la concessione delle autorizzazioni al trasporto delle merci per conto proprio e per conto di terzi con limitazione della validita' al territorio regionale.
3. In connessione con la delega delle funzioni di cui al punto c) e' istituito, presso la regione, l'albo regionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi nel territorio della regione stessa.
Art. 63
1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative alla navigazione interna che concernono la navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili e su idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna ed ogni altra attivita' riferibile alla navigazione stessa che si svolge nell'ambito territoriale della regione.
2. Le predette funzioni comprendono, tra l'altro: l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potesta' di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, lacuali e fluviali, la rimozione dei materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilita' nonche' enti, istituti ed organismi operanti nel settore.
3. Sono altresi' comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.
4. Alla regione sono inoltre delegate le seguenti altre funzioni amministrative:
a) determinazione, d'intesa con i compartimenti marittimi, di zone di navigazione promiscua;
b) iscrizione, in apposito elenco, delle imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna;
c) tenuta dei registri per l'iscrizione delle navi e galleggianti con il rilascio delle relative licenze di navigazione e aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprieta', costituzione od estinzione di altri diritti reali;
d) rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione;
e) sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.
Art. 64
1. Il comitato regionale coordinamento trasporti, istituito con decreto-legge 19 luglio 1946, n. 39 e di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' trasferito alla regione.
2. Con legge regionale si provvedera' a stabilirne la composizione e a definirne le attribuzioni.
3. E' abrogato l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.
Art. 65
1. La regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del Governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla.
2. In questo caso, o quando sia posta direttamente in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell'art. 47 dello statuto sardo.
Art. 66
1. Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale.
Art. 67
1. Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorita' individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Capo III. Lavori pubblici di esclusivo interesse della regione
Art. 68
1. Sono delegate alla regione le funzioni concernenti:
a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse stesse;
b) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo.
2. Ai dipendenti regionali preposti al servizio di polizia idraulica e' riconosciuta, con decreto del prefetto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art. 69
1. Le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa d'intesa fra Stato e regione.
Art. 70
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attivita' di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonche' le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
2. Fermo restando il trasferimento delle funzioni statali relative agli I.A.C.P., di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, la regione puo' stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformita' ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali.
3. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali, compresa la Cassa per il Mezzogiorno, relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare ai dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonche' le funzioni degli organi centrali e periferici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale.
4. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.
Art. 71
1. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
2. E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 10 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.
3. Sono altresi' trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
4. Sono infine trasferite, nei limiti di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti l'erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.
Art. 72
1. Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
Titolo V. Disposizioni finali e transitorie
Art. 73
1. La regione puo' avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La regione puo' inoltre avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, a modifica del primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.
2. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi della regione secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
3. La regione puo', altresi', avvalersi, a norma del primo comma, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.
Art. 74
1. Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, e' delegato alla regione, se non diversamente disposto dal presente decreto medesimo.
Art. 75
1. Le funzioni, il personale ed i beni degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, aventi strutture periferiche operanti in Sardegna, sono trasferiti alla regione con le modalita' previste negli articoli seguenti.
Art. 76
1. Oltre ai beni mobili ed immobili esistenti in Sardegna appartenenti agli enti di cui all'articolo precedente, sono altresi' trasferiti alla regione il numerario, i titoli di credito e partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentita la regione.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici, attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.
3. Si applicano anche per la Sardegna le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 1-bis dei decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'ONIG e le disposizioni contenute nell'art. 1-sexies della stessa legge, concernenti l'assunzione da parte dell'INPS e dell'INAM di alcuni compiti gia' attribuiti all'ENAOLI.
Art. 77
1. Fino a quando non saranno disposti con legge regionale il riordino ed il decentramento delle funzioni trasferite, ai sensi dell'art. 75, la regione assicura la continuita' del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.
Art. 78
1. Il personale di ruolo, organicamente assegnato in Sardegna alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti di cui all'art. 75, e' posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge statale di cui al primo comma, e' disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche gia' acquisite.
3. Fino a quando non si sia proceduto nei modi previsti dal precedente comma la regione applica a detto personale le norme in vigore presso gli enti di provenienza alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, quiescenza e assistenza.
4. Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici, di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.
5. Le norme regionali che provvedono al riordino e al decentramento delle funzioni trasferite dispongono anche nella definitiva assegnazione di detto personale agli enti locali, che assumono le nuove competenze.
Art. 79
1. Per gli enti non compresi nell'art. 75 e previsti nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'eventuale trasferimento dei relativi beni, funzioni e personale, sara' effettuato con apposite norme di attuazione, sulla base dei risultati derivanti dalla applicazione dell'art. 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica su citato.
2. Fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione di cui al comma precedente si applica, nel territorio della Sardegna, la disposizione di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.
Art. 80
1. L'amministrazione regionale provvede, di norma, al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato ai sensi delle precedenti norme, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione.
3. La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione economica acquisita.
4. In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 81
1. Per la sistemazione degli affari pendenti per effetto delle presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.
2. La data di cui al secondo comma dell'art. 26 succitato e' sostituita con la data del 31 dicembre 1979.