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Sez. 6, Sentenza n. 11991 del 26/11/1987 Ud. (dep. 06/12/1988) Rv. 179868 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREORDINATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - PROVA DELL'ACCORDO - PLURALITÀ DI FATTI CRIMINOSI - SUFFICIENZA AI FINI DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179868-01

PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PREORDINATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - PROVA DELL'ACCORDO - PLURALITÀ DI FATTI CRIMINOSI - SUFFICIENZA AI FINI DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*

Data l'irrilevanza della consumazione dei delitti programmati ai fini della sussistenza del reato di associazione per delinquere previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, la prova di tale reato non può desumersi dalla circostanza che tre o più persone abbiano commesso insieme una serie di fatti criminosi, in quanto l'accordo diretto alla realizzazione di un indeterminato programma di delinquenza deve essere provato in sè. (V mass n 177796; (V mass n 171161; (V mass n 168062, per quanto valgano.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)