Sez. 3, Sentenza n. 2206 del 27/09/1967 (Rv. 329377 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - CONDUCENTI DI MACCHINE OPERATRICI - MACCHINA FERMA SU STRADA O SU ALTRA AREA PUBBLICA - APPLICABILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - CONDUCENTI DI MACCHINE OPERATRICI - MACCHINA FERMA SU STRADA O SU ALTRA AREA PUBBLICA - APPLICABILITA.*
Ai conducenti delle -macchine operatrici-, qualora ricorrano gli altri presupposti di legge, si applica la presunzione di responsabilita di cui all'art. 2054 cod.civ., anche nel caso che il veicolo (nella specie, autogru) sia fermo su strada o su altra area pubblica.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 20, Cod. Strada art. 20, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)