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Sez. 4 - , Sentenza n. 10669 del 04/12/2019 Ud. (dep. 27/03/2020) Rv. 278651 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE | Violazione del divieto di gareggiare in velocità – Morte di una o più persone – Rapporti tra i reati di cui agli artt. 9-ter, comma 2, cod. strada e 589-bis cod. pen. - Indicazioni.
Stato
decisa il 2019-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278651-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - COMPETIZIONI SPORTIVE

In tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto di gareggiare in velocità a cui consegua la morte di una o più persone, è configurabile il solo delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2, cod. strada, e non anche il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal caso, la morte non è determinata da una condotta colposa bensì dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell'evento. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui, invece, nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, il reo potrà rispondere solo dell'omicidio colposo ex art. 589-bis cod. pen., oltre che del reato di cui al comma 1 dell'art. 9-ter, mentre, qualora la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo il concorso materiale dei reati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 9 ter com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 141 com. 5, Cod. Strada Nuovo art. 9 ter com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)