diritto.io

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

Testo in vigore al

Art. 5

1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato al meno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato e' gratuito.

2. La carica di membro del comitato regionale radio televisivo e' incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della societa' concessionaria, nonche' con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.

3. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.

4. Formula altresi' proposte da presentare al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono esser trasmesse in reti nazionali.

5. Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare.

Art. 6

1. Sono riservati dalla societa' concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e a 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

2. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito e' istituita una tribuna della stampa.

3. La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare procede almeno trimestralmente,sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso; delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

  1. a) all'esigenza di assicurare la pluralita' delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

  2. b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

  3. c) alle esigenze di varieta' della programmazione.

4. La sottocommissione stabilisce le modalita' di programmazione, sentita la concessionaria.

5. Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

6. I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignita' della persona nonche' della lealta' e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicita' commerciale.

7. I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

Art. 7

1. Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verita' ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

3. La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si e' verificata.

4. Il direttore competente e' tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purche' la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penale.

5. Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.

6. Mi rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

7. Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.

8. La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilita' penali e civili nelle quali si sia gia' incorsi.

Art. 9

1. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o societa', pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.

Art. 12

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento della indennita' di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non e' calcolata a questi fini.

2. Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.

3. In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

4. Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilita' di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.

Art. 14

1. L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validita' per sei anni, e' rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della societa' concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo Stato:

  1. 1) i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del C.I.P.E.;

  2. 2) la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le
    province, le comunita' montane o appositi consorzi degli enti locali;

  3. 3) la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di
    adeguarli all'evoluzione tecnologica;

  4. 4) la costruzione di una terza rete televisiva;

  5. 5) la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilita' consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;

  6. 6) la sperimentazione delle piu' recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

2. I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.

Art. 15

1. Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 e' coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' con i proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.

2. Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.

3. La misura dei canoni e' determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

4. Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonche' la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

5. Con effetto dal 1 gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974.

6. Per i canoni eventualmente gia' versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.

Art. 16

1. La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonche' la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.

2. Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1 gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.

3. La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e' stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 46.

Art. 18

1. La societa' concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed e' autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la societa' stessa puo' richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobile club d'Italia e' tenuto a dare comunicazione alla societa' concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.

Art. 19

1. La societa' concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni:

  1. a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;

  2. b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

  3. c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 20

1. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.

2. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

3. Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46 mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalita' e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

4. Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

5. L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966 - 31 dicembre 1972, e' forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.

6. La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de "l'Ora della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1 gennaio 1977.

7. L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.

8. La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480, dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

9. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16, con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la societa' concessionaria le modalita' delle prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.

Art. 21

1. La pubblicita' e' ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa e' soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

2. La durata complessiva dei programmi pubblicitari non puo' superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.

3. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicita' nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

4. Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radio televisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.

Art. 22

1. La societa' concessionaria e' tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

2. Per gravi e urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Titolo II. Degli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo

Art. 24

1. L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti piu' comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

2. Per ogni singola rete di diffusione e' stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

3. Ciascuna rete puo' servire non piu' di 40 mila utenze e puo' essere utilizzata per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30.

Art. 25

1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.