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Sez. L, Sentenza n. 2062 del 30/01/2014 (Rv. 629886 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE | Accordo per il versamento di contributi previdenziali - Sottoscrizione di una istanza di dilazione di pagamento su modulo a stampa con determinazione delle sanzioni civili dovute - Contratto per adesione - Inconfigurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629886-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE

L'accordo concluso tra l'I.N.P.S. e il debitore di contributi previdenziali, mediante la sottoscrizione di una istanza di dilazione di pagamento su modulo a stampa predisposto dall'istituto, contenente la determinazione delle sanzioni civili dovute, non è riconducibile alla categoria dei contratti per adesione, in quanto il contribuente può contestare l'ammontare delle somme pretese e richiedere modifiche più vantaggiose prima di sottoscrivere l'istanza, non potendosi considerare vessatoria (e come tale da approvare specificamente) la clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, trattandosi di vicenda negoziale vantaggiosa per entrambe le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)