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Sez. L, Sentenza n. 194 del 16/01/1990 (Rv. 464837 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CLAUSOLE DEL C.C.N.L. DEL 23 LUGLIO 1976 PREVEDENTI IL DIVISORE TRENTA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464837-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CLAUSOLE DEL C.C.N.L. DEL 23 LUGLIO 1976 PREVEDENTI IL DIVISORE TRENTA - LEGITTIMITÀ.*

Sono legittime le clausole (artt. 6, 15, 17) del C.C.n.L. degli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 che adottano il divisore trenta, anziché ventisei, per determinare l'importo della retribuzione giornaliera, e quindi di quella oraria, ai fini del calcolo della maggiorazione per lavoro straordinario. (Conf 2574/88, mass n 458312; (Conf 2260/88, mass n 458069).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)