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Sez. 3, Sentenza n. 1203 del 14/06/1965 (Rv. 312305 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - VITTIMA DI INCIDENTE STRADALE MORTO POCHI GIORNI DOPO IL SINISTRO - RISARCIMENTO PER DANNO NON PATRIMONIALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1965-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312305-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - VITTIMA DI INCIDENTE STRADALE MORTO POCHI GIORNI DOPO IL SINISTRO - RISARCIMENTO PER DANNO NON PATRIMONIALE - SUSSISTENZA.*

Il danno non patrimoniale ha il suo fondamento in un ingiusto perturbamento dello stato d'animo nel leso, in conseguenza dell'offesa patita, e tale perturbamento puo, esso medesimo, consistere nella riduzione o nello squilibrio delle capacita intellettive del paziente. Pertanto, non puo ritenersi che il danno non patrimoniale si verificherebbe solo in dipendenza di sofferenze fisiche e morali, delle quali il paziente sia ben conscio, e non anche per sofferenze e decadimenti fisici e psichici di cui chi li subisce non si renda esattamente conto. (nella specie, trattavasi di danni non patrimoniali, che sarebbero stati subiti da persona deceduta alcuni giorni dopo un incidente stradale, richiesti dagli eredi a quella succeduti nel diritto al risarcimento. Il giudice di merito senza indicare la fonte del suo convincimento, aveva negato il risarcimento per il predetto titolo, escludendo che detta persona, poi deceduta, avesse potuto subire danni non patrimoniali, in quanto, nei pochi giorni in cui era rimasta in vita dopo il sinistro, non avrebbe avuto conoscenza del suo stato e non si sarebbe resa conto della sua fine imminente. La Corte suprema, ha, per tale punto, cassata la sentenza di merito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)