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Sez. 1, Sentenza n. 6209 del 25/02/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154354 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNA - IN GENERE - EFFETTO PENALE DELLA CONDANNA - INDICAZIONE DELL'ART. 167 COD. PEN. - INDICAZIONE TASSATIVA.*
Stato
decisa il 1982-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154354-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNA - IN GENERE - EFFETTO PENALE DELLA CONDANNA - INDICAZIONE DELL'ART. 167 COD. PEN. - INDICAZIONE TASSATIVA.*

L'Estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. non importa l'Estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli esplicitamente in detta norma previsti. (la Cassazione, dopo aver premesso che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa per la terza volta, ha chiarito che tra gli effetti penali che si estinguono ex art. 167 secondo comma cod. pen. non è compreso l'ostacolo alla concessione della sospensione condizionale per la terza volta). (V. Mass. 140029/78; mass. 126800/74 che sembrano in contrasto).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)