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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020, causa T-574/18

Decisione
decisa il 2020-05-28
ECLI
ECLI:EU:T:2020:226

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 28 maggio 2020 Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva oxasulfuron – Mancato rinnovo dell’approvazione ai fini dell’immissione sul mercato – Obbligo di motivazione – Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali – Errore manifesto di valutazione – Articolo 6, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2009 e punto 2.2 dell’allegato II del regolamento n. 1107/2009 – Principio di precauzione Nella causa T-574/18, Agrochem-Maks d.o.o., con sede in Zagabria (Croazia), rappresentata da S. Pappas, avvocato, ricorrente, contro Commissione europea, rappresentata da A. Lewis, I. Naglis e G. Koleva, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Regno di Svezia, rappresentato da A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg e H. Eklinder, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 183, pag. 14), IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise (relatore) e R. Frendo, giudici, cancelliere: E. Coulon ha pronunciato la seguente

In diritto [omissis] › Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009, del punto 2.2 dell’allegato II di detto regolamento e del principio di proporzionalità per quanto riguarda le asserite lacune nei dati [omissis]

punto 98
Infine, la ricorrente aggiunge che, per quanto riguarda l’approvazione o il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, la completezza del fascicolo è verificata in modo definitivo dallo Stato membro relatore nella fase di ammissibilità della domanda. Dopo tale fase, l’ammissibilità della domanda non potrebbe più essere rimessa in discussione. L’EFSA potrebbe richiedere informazioni supplementari che devono essere fornite entro un termine di 90 giorni (approvazione) o di un mese (rinnovo), ma non potrebbe rimettere in discussione l’ammissibilità stessa della domanda di rinnovo di una sostanza attiva. [omissis]
punto 106
In terzo luogo, è infondato l’argomento della ricorrente secondo cui, poiché lo Stato membro relatore avrebbe dichiarato ammissibile la domanda di rinnovo, conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 844/2012, l’EFSA non potrebbe più rimettere in discussione la completezza delle informazioni comunicate dal richiedente. Invero, il fatto che il fascicolo contenga formalmente tutti gli elementi di cui all’articolo 7 di detto regolamento, di per sé, non pregiudica la valutazione della qualità di detti elementi da un punto di vista scientifico, che può richiedere uno studio approfondito e può essere oggetto di divergenze di valutazione tra lo Stato membro relatore e l’EFSA riguardo alla sufficienza o meno di detti elementi ai fini dell’accoglimento di una domanda di rinnovo. Occorre osservare al riguardo che l’articolo 7 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 richiede soltanto la comunicazione dei documenti menzionati nelle sue disposizioni ai fini della costituzione di un fascicolo detto «supplementare». Si tratta, in questo caso, conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento, di una condizione di ammissibilità della domanda e, pertanto, di un requisito formale, il quale, se soddisfatto, determina l’avvio della valutazione nel merito del fascicolo prevista al capo 2 di tale regolamento. È giocoforza constatare che il fatto che la domanda sia formalmente dichiarata ammissibile, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 844/2012, non esclude che lo Stato membro necessiti di informazioni supplementari, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, di detto regolamento, né che l’EFSA necessiti di informazioni supplementari, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento. È quanto avvenuto, peraltro, nel caso di specie, poiché, con comunicazione del 13 luglio 2016, la ricorrente ha ricevuto una lettera dell’EFSA con cui sono state richieste ulteriori informazioni riguardo all’oxasulfuron. [omissis]

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Agrochem-Maks d.o.o. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente ricorso e del procedimento sommario. 3) Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.

Firme

Gervasoni Madise Frendo Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 maggio 2020. Firme

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