Sez. 2, Sentenza n. 32070 del 25/05/2017 Cc. (dep. 04/07/2017) Rv. 270529 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE | Sospensione condizionale della pena - Automatica estensione degli effetti alle pene accessorie - Ostatività al riconoscimento - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - PER GLI EFFETTI PREVISTI DAL CODICE PENALE
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere, l'art. 12, comma primo, n. 2), cod. pen., nell'ammettere il riconoscimento "quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria", si limita a richiedere che, nell'ordinamento italiano, alla sanzione inflitta sia associabile una pena accessoria, senza esprimersi sulla sua immediata e concreta operatività; ne deriva che non osta al riconoscimento della sentenza la concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante i suoi effetti si estendano automaticamente anche alla pena accessoria, attesa l'intrinseca precarietà del beneficio, che, ricorrendone i presupposti, può sempre essere revocato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)