Sez. 3, Sentenza n. 2203 del 27/09/1967 (Rv. 329372 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - IMMOBILE LOCATO DI SUPERFICIE ECCEDENTE I DUECENTO METRIQUADRATI - IMMOBILE INDIVISIBILE DESTINATO A PIU USI - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'USO PREVALENTE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - IMMOBILE LOCATO DI SUPERFICIE ECCEDENTE I DUECENTO METRIQUADRATI - IMMOBILE INDIVISIBILE DESTINATO A PIU USI - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'USO PREVALENTE.*
Ai fini della pronuncia di cessazione della proroga legale della locazione, il giudice, ove sia chiamato a fare applicazione dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1960, n.1521, se risulti che l'immobile locato e destinato a piu Usi, (nella specie- ad abitazione e a laboratorio artigiano) e sia, non soltanto per volonta delle parti, ma anche materialmente indivisibile, deve fare riferimento alla regolamentazione giuridica relativa all'uso prevalente ed applicare questa all'intero contratto (nella specie, e stato escluso che possa farsi riferimento alla superficie coperta dei soli locali destinati ad abitazione).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)