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Sez. L, Sentenza n. 819 del 19/01/2016 (Rv. 638455 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Overruling sul riparto dell'onere probatorio in tema di tutela reale - Parte costituitasi tardivamente - Ammissione officiosa di documenti - Legittimità.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638455-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

Il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale dominante in materia di riparto dell'onere probatorio riguardo al requisito numerico richiesto ai fini della tutela reale del lavoratore licenziato, intervenuto con la sentenza n. 141 del 2006 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è idoneo a giustificare l'esercizio del potere officioso del giudice di ammettere la documentazione, prodotta dal datore di lavoro costituitosi tardivamente, comprovante la consistenza numerica dei lavoratori complessivamente assunti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)