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Sez. L, Sentenza n. 7817 del 22/10/1987 (Rv. 455636 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE - NATURA PREVIDENZIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO DI SVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE - ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455636-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE - NATURA PREVIDENZIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO DI SVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE - ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

L'integrazione salariale, che la cassa integrazione eroga avvalendosi di un meccanismo in cui l'imprenditore assume la figura di adiectus solutionis causa, costituisce oggetto di un credito avente natura previdenziale, cui pertanto non è applicabile la disposizione dell'art. 429 cod. proc. civ. relativa al risarcimento automatico del danno da svalutazione monetaria per crediti di lavoro, salvo restando la possibilità del maggior danno non coperto dagli interessi a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. proc. civ. ove ne ricorrano le relative condizioni di allegazione e prova da parte del creditore. (V 2173/85, mass n 440047).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)