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Sez. 1, Sentenza n. 3615 del 21/07/1978 (Rv. 393120 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PENDENZA DI ALTRA CAUSA CON PARTI DIVERSE - SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DI DUE DISTINTI ISTITUTI DI CREDITO.*
Stato
decisa il 1978-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393120-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PENDENZA DI ALTRA CAUSA CON PARTI DIVERSE - SOSPENSIONE NECESSARIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DI DUE DISTINTI ISTITUTI DI CREDITO.*

La sospensione necessaria di un processo, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, non e configurabile in relazione alla pendenza di altra causa con parti diverse, in quanto la definizione di questa e inidonea a far stato sulle questioni dibattute in quel processo, e, quindi, non costituisce un antecedente logico e giuridico della relativa decisione. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la SC ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito l'applicabilita della citata norma, in un giudizio di opposizione avverso la dichiarazione di insolvenza di impresa bancaria soggetta a liquidazione coatta, con riferimento al procedimento pendente nei confronti di altro istituto di credito, rimasto estraneo a detta opposizione, nella pretesa qualita di assuntore delle passivita della banca in liquidazione). (V 933/77, mass n 384550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)