Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6450 del 06/03/2019 (Rv. 653439 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE | Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Sistema di pubblicità di cui all’art. 163, comma 3, c.c. - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Omissione - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE
La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 163, Cod. Civ. art. 2902
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)