Sez. 4, Sentenza n. 10378 del 06/05/1975 Ud. (dep. 13/11/1975) Rv. 131126 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA - INVESTIMENTO DI PEDONE CIRCOLANTE INNANZI AL VEICOLO - RAVVISABILITA DI CONCORSO DI COLPA - INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONCORSO DI COLPA - INVESTIMENTO DI PEDONE CIRCOLANTE INNANZI AL VEICOLO - RAVVISABILITA DI CONCORSO DI COLPA - INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO - ESCLUSIONE.*
Nel caso di investimento di un pedone la sola circostanza che questi sia venuto meno all'Obbligo di non passare anteriormente ai veicoli ben puo costituire materia di concorso di colpa della vittima, ma non interrompe il nesso eziologico tra la condotta del conducente del veicolo investitore e l'evento di danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)