Sez. 2, Sentenza n. 145 del 09/01/1993 (Rv. 480199 - 01)
Servitù - Prediali - Esercizio - Modalità - In genere | Servitù convenzionale di passaggio - Mancata specificazione nel titolo delle modalità di esercizio - Individuazione del "locus servitutis" - Necessità - Criteri.
Servitù - Prediali - Esercizio - Modalità - In genere
Una servitù di passaggio sul fondo del vicino costituita convenzionalmente non può esercitarsi, in difetto di specificazione del titolo, "ad libitum" del proprietario del fondo dominante, dovendo individuarsi il "locus servitutis" alla stregua dell'art. 1065 cod. civ., per il quale la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del proprietario del fondo dominante con il minor aggravio di quello servente, tenendo conto della situazione dei luoghi, dell'estensione, della natura e delle esigenze dei fondi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)