Sez. 2, Sentenza n. 12243 del 20/04/1978 Ud. (dep. 12/10/1978) Rv. 140142 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA MATERIALE - FALSITA MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO - DIFFERENZA DAL REATO DI USO DI ATTO FALSO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA MATERIALE - FALSITA MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO - DIFFERENZA DAL REATO DI USO DI ATTO FALSO.*
Chi, pur non avendo falsificato materialmente un certificato, abbia fatto uso del medesimo, essendo consapevole della falsita alla quale ha concorso, deve rispondere del reato di cui agli artt 477 e 482 cod pen, e non di quello previsto dall'art 489 cod pen, il quale presuppone l'avvenuta consumazione del delitto di falsita materiale commesso da altri.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)