Sez. 1, Sentenza n. 976 del 18/01/2008 (Rv. 601303 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Deduzione in unico motivo del vizio di falsa applicazione della legge e di incongruità della motivazione - Necessità della loro distinta formulazione - Esclusione - Rilevanza a questi fini dell'art. 366 bis cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
È ammissibile il ricorso per cassazione, che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione, poichè nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale la duplice denunzia, a nulla rilevando l'art. 366 bis cod. proc. civ., inserito dall'art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, il quale esige che nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5, che l'illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione; non anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)