Sez. 3, Sentenza n. 4797 del 02/04/2001 (Rv. 545409 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI | Terrazzo di copertura dell'edificio condominiale - Omessa manutenzione - Condomino proprietario dell'appartamento sottostante - Danni da infiltrazioni d'acqua - Posizione di terzo, ex art. 2055 cod.civ., rispetto agli altri condomini inadempienti all'obbligo di manutenzione - Configurabilità - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI
L'omessa manutenzione della terrazza di copertura dell'edificio condominiale da parte dei condomini è fonte di una "obligatio propter rem" a carico dei medesimi (o della parte di essi che se ne serva), in proporzione delle rispettive quote, ma ciò non osta alla legittimità di una domanda di risarcimento proposta, ex art. 2055 c.c., dal proprietario dell'appartamento sottostante - danneggiato, nella specie, da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza a cagione della sua mancata manutenzione - che assume, per l'effetto, la posizione di terzo rispetto a quella degli altri condomini inadempienti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)