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Sez. L, Sentenza n. 1487 del 06/03/1986 (Rv. 444861 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444861-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La valutazione equitativa delle prestazioni, prevista, nel rito del lavoro, dall'art. 432 cod. proc. civ., consente al giudice del merito di liquidare secondo equità il valore economico di un diritto del lavoratore che sia certo nella sua esistenza, sempre che indichi con adeguata motivazione i criteri adottati e l'iter logico seguito, restandogli solo inibito di determinare equitativamente la quantità di una prestazione non accertata esattamente nella sua esistenza. (Conf 2330/84, mass n 434365).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)