Sez. 5, Sentenza n. 3442 del 20/02/2015 (Rv. 634479 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Autotutela in materia tributaria - Rifiuto espresso o tacito - Impugnazione - Sindacato giurisdizionale - Contenuto - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 20/09/1994 num. 564 art. 2 quater CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)