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Sez. L, Sentenza n. 3599 del 27/06/1979 (Rv. 400012 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400012-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INAPPLICABILITA.*

L'art 429 cod proc civ, che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, si applica ai soli crediti di lavoro e non anche a quelli per prestazioni previdenziali ed assistenziali. (Conf 3128/78, mass n 392580; (Conf 875/78, mass n 390211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)