Sez. 1, Sentenza n. 7435 del 21/05/2002 (Rv. 554586 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Accertamento delle condizioni economiche dei coniugi - Poteri istruttori d'ufficio - Indagini sui redditi avvalendosi della polizia tributaria - Obbligo del giudice di disporle sulla base della semplice contestazione delle parti - Esclusione - Rimessione al precedente apprezzamento del giudice - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di divorzio, l'art. 5, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 non impone al tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 cod. proc. civ., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 9 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)