Sez. 3, Sentenza n. 7812 del 05/06/1984 Ud. (dep. 28/09/1984) Rv. 165833 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - PERMESSO DI ABITABILITÀ - REATI DI ABITAZIONE SENZA IL PERMESSO - SOGGETTO ATTIVO - PROPRIETARIO - NOZIONE - FATTISPECIE: CONSEGNATARI E OCCUPATARI DI FATTO QUALI SOCI DI COOPERATIVA.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - PERMESSO DI ABITABILITÀ - REATI DI ABITAZIONE SENZA IL PERMESSO - SOGGETTO ATTIVO - PROPRIETARIO - NOZIONE - FATTISPECIE: CONSEGNATARI E OCCUPATARI DI FATTO QUALI SOCI DI COOPERATIVA.*
La disposizione contenuta nell'art. 221 legge 27 luglio 1934, n. 1265, che indica, quale soggetto attivo del reato di avere abitato un immobile senza licenza di abitabilità, il "proprietario", si riferisce a colui che ha la disponibilità oggettiva dello immobile, non tanto giuridica quanto materiale, consistente nel mero possesso. (nella specie gli imputati hanno contestato la penale responsabilità, deducendo di non essere proprietari dell'alloggio, ma consegnatari ed occupatari di fatto, quali soci di una cooperativa). (Conf mass n 107417; (Conf mass n 128286; (Conf mass n 131520; (Conf mass n 147348).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)