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Sez. 6, Sentenza n. 1542 del 13/12/1994 Ud. (dep. 14/02/1995) Rv. 200539 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Incanti - -Turbata libertà degli incanti | Pubblico ufficiale estraneo alla turbativa - Svolgimento di successiva attività tesa a favorire gli autori del reato - Abuso d'ufficio - Configurabilità - Concorso del reato di turbativa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200539-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Incanti - -Turbata libertà degli incanti

In presenza di una turbativa d'asta di privati al cui accordo il pubblico ufficiale sia rimasto estraneo, ove questi venga a formare un atto del procedimento relativo alla gara, ovvero a compiere un'operazione ad essa relativa, al fine di favorire i predetti privati autori della turbativa in danno della pubblica amministrazione, il soggetto pubblico è colpevole del delitto di abuso di ufficio, non potendo detta condotta essere considerata anche come integratrice di un'ipotesi concorrente di turbativa d'asta, già risultando pregiudicato l'interesse tutelato dall'art. 353 cod. pen. dall'altrui autonoma condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)