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Sez. L, Sentenza n. 3100 del 19/05/1984 (Rv. 435138 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OMESSA INDICAZIONE SPECIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA CONVENUTA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435138-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OMESSA INDICAZIONE SPECIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA CONVENUTA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Non sussiste la nullità di cui all'art. 164 cod. proc. civ. - le cui Disposizioni si applicano anche al ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. - allorché l'omessa indicazione specifica della denominazione della persona giuridica nei cui confronti è proposto l'atto introduttivo del giudizio non comporti assoluta incertezza circa l'identificazione della medesima. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato la sussistenza di detta nullità relativamente ad un atto di appello recante non la denominazione della persona giuridica, bensì l'indicazione dell'azienda da questa gestita, rilevando altresì che concomitanti fattori di diminuzione di incertezza consistevano nell'essere stato tale atto notificato al procuratore costituito in primo grado e nell'essere anche in appello avvenuta la Costituzione della stessa persona giuridica).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)