Sez. U, Ordinanza n. 19678 del 03/10/2016 (Rv. 641092 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Provvedimenti su spese di funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie concernenti i provvedimenti emessi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità stessa finanziate dal mercato di competenza (ex art. 1, comma 65, della l. n. 266 del 2005), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lettera l), del d.lgs. n. 104 del 2010.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. L CORTE COST., Legge 26/12/2005 num. 266 art. 1 com. 65 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)