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Sez. 1, Sentenza n. 2245 del 08/08/1963 (Rv. 263446 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1963-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263446-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE VOLONTARIA - CONDIZIONI.*

Perche si abbia l'inversione volontaria dell'Onere della prova non e sufficiente la sola offerta di provare un fatto, effettuata dalla parte che non vi sia obbligata, ma e necessario che risulti la inequivoca volonta della stessa di rinunciare ai vantaggi derivanti dall'art 2697 cod civ ovvero dalle norme che, stabiliscono una presunzione 'iuris tantum' in suo favore. (V 494'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)