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REGOLAMENTO (CE) N. 1222/94 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1994 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e prodotti lattiero-caseari, delle uova, del riso, dello zucchero e dei cereali, prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli in oggetto sotto forma di alcune merci trasformate non comprese nell'allegato II del trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi di detti prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra detti corsi o prezzi nella Comunità può essere coperta mediante restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/943, stabilisce, per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo; che le regole adottate con questo regolamento possono essere globalmente mantenute prima di procedere ad una revisione più approfondita del regime;

considerando che occorre tuttavia apportare fin d'ora alcune modifiche al regime;

considerando che le merci in oggetto possono essere ottenute, sia direttamente a partire da prodotti di base, sia a partire da prodotti derivati dalla loro trasformazione, o ancora a partire da prodotti assimilati ad una di queste categorie; che, nell'uno e nell'altro caso, è opportuno fissare le modalità applicabili per il calcolo dell'ammontare della restituzione all'esportazione;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente4, a norma del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti dell'industria chimica5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione6, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/838, ed il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/9310, stabiliscono un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che è opportuno fare in modo che le imprese esportatrici possano conoscere con sufficiente anticipo l'importo della restituzione di cui possono beneficiare; che all'uopo, con le riserve previste all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio11, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/9412, ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, occorre fissare tale importo per la durata di un mese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione, del 29 giugno 1983, che stabilisce le modalità particolari per il regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto riguarda il pagamento della restituzione per il burro13, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 888/9314, stabilisce già le modalità particolari per il regime dei titoli di fissazione anticipata, consentendo così alle imprese di pianificare le loro esportazioni;

considerando che la proporzione di prodotti agricoli entrati nella fabbricazione della maggior parte delle merci esportate è essenzialmente variabile; che quindi l'importo della restituzione deve essere determinato in funzione del quantitativo di tali prodotti realmente impiegato nella fabbricazione delle merci esportate; che, tuttavia, per quanto concerne talune merci la cui composizione è semplice e relativamente costante, è opportuno, ai fini di una semplificazione di carattere amministrativo, che l'importo della restituzione venga determinato in funzione dei quantitativi di prodotti agricoli fissati forfettariamente;

considerando che è necessario prevedere un sistema di controllo basato sul principio della dichiarazione da parte dell'esportatore alle autorità competenti, in occasione di ogni esportazione, dei quantitativi di prodotti impiegati per la fabbricazione delle merci esportate; che spetta alle autorità competenti adottare ogni provvedimento che esse ritengono necessario per verificare l'esattezza di tale dichiarazione;

considerando che numerose merci, fabbricate in una data impresa in condizioni tecniche ben definite e aventi caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di regolari correnti di esportazione; che, onde evitare complicazioni nelle formalità di esportazione, è opportuno, per dette merci, favorire l'applicazione di una procedura di controllo più semplice, basata sulla trasmissione alle autorità competenti, da parte del fabbricante, delle informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci stesse;

considerando che non sempre l'esportatore delle merci, specie quando non ne è il fabbricante, può conoscere con esattezza la quantità dei prodotti agricoli utilizzati per i quali può chiedere la concessione di una restituzione e che quindi non sempre è in grado di dichiararne l'entità; che è opportuno pertanto prevedere, a titolo sussidiario, un sistema di calcolo della restituzione del quale l'interessato può chiedere l'applicazione, limitato a determinate merci esportate, basato sull'analisi chimica di tali merci ed applicato secondo una tavola di concordanza a tal fine redatta; che, inoltre, le autorità competenti incaricate di verificare la dichiarazione dell'esportatore possono non disporre, in certi casi, di giustificazioni sufficienti per accettare tale dichiarazione; che tali situazioni rischiano soprattutto di presentarsi quando le merci da esportare sono state fabbricate in uno Stato membro che non ne effettua l'esportazione; che, di conseguenza, è importante che le competenti autorità dello Stato membro che effettua l'esportazione di una merce possano, in caso di necessità, ottenere direttamente dalle competenti autorità degli altri Stati membri tutte le informazioni inerenti alle condizioni di fabbricazione della merce di cui queste ultime autorità possono disporre;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari15, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/9316, autorizza la fornitura di burro e di crema a prezzo ridotto alle industrie che fabbricano determinati prodotti; che occorre tenerne conto nel caso dei prodotti che fruiscono di una restituzione stabilita in base ad un'analisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 stabilisce le modalità comuni applicabili alle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni; che queste modalità si applicano anche ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato; che tale regolamento stabilisce in particolare le modalità per la presentazione delle domande di restituzione;

considerando che è auspicabile assicurare un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle disposizioni relative alla concessione delle restituzioni nel settore delle merci non comprese nell'allegato II del trattato; che a tale scopo, è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri, tramite la Commissione, circa i mezzi di controllo ai quali si ricorre nel suo territorio per i vari tipi di merci esportate;

considerando che, per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dei regolamenti di organizzazione comune dei mercati relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio delle restituzioni i prodotti provenienti da paesi terzi utilizzati nella fabbricazione delle merci che sono esportate dopo essere state messe in libera pratica nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime della concessione delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti di base di cui all'allegato A (denominati in appresso «prodotti di base»), dei prodotti di trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni del paragrafo 2, quando questi vari prodotti sono esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate, secondo i casi, nei seguenti allegati:

— allegato del regolamento (CEE) n. 804/68,

Dette merci riportate negli allegati B e C del presente regolamento sono denominate in appresso «merci».

2.

Per l'applicazione del presente regolamento:

  1. a) - la fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 che è stata direttamente fabbricata a partire da patate, ad esclusione di sottoprodotti,

    — le fecole di cui ai codici NC 1108 14 e 1108 19 90, di radici e tubercoli di cui al codice NC 0714,

    — le farine e semole di cui al codice NC 1106 20,

  2. b) il siero di latte liquido di cui ai codici da NC 0404 10 48 a 62 non concentrato, anche se congelato, è assimilato al siero di latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 1 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio21;

  3. c) - il latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 22, 0403 90 51, 0404 90 11 e 0404 90 31 non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore o uguale allo 0,1 %,

    — il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 02, 0403 90 11, 0404 90 11 e 0404 90 31, in polvere, granulati o sotto altre forme solide senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %,

  4. d) - il latte, la crema di latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 31 e 0404 90 33, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % ed inferiore o uguale al 6 %,

    — il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 04, 0403 10 06, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 33 e 0404 90 39, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte pari o superiore all'1,5 % ed inferiore al 40 %,

  5. e) - il latte, la crema ed i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 26, 0403 90 59, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 33 e 0404 90 39, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %,

    — il latte, la crema di latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 06, 0403 90 19, 0404 90 19 e 0404 90 39, in polvere, granulati o sotto forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte pari o superiore al 40 %,

    — il burro e altre materie grasse del latte aventi tenore, in peso, di materie provenienti dal latte, che non sia l'82 %, ma sia uguale o superiore al 62 %,

  6. f) - il latte e la crema di latte e i prodotti di cui ai codici NC da 0403 10 22 a 0403 10 26, dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 59 e di cui ai codici NC da 0404 90 11 a 0404 90 39, concentrati, non in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e

    — il formaggio

  7. i) al latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di materia secca del prodotto assimilato e

  8. ii) al burro che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 6 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto assimilato;

  9. g) per quanto riguarda gli sciroppi di barbabietola o di canna di cui all'allegato A si tiene conto:

i) del tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) dello sciroppo in questione, se la purezza di quest'ultimo è pari o superiore al 98 %;

ii) del tenore in zucchero estraibile dallo sciroppo in questione, se la purezza di quest'ultimo è pari o superiore all'85 %, ma inferiore al 98 %.

sono assimilate all'amido di granturco di cui al codice NC 1108 12; sono assimilati al latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2915/79; sono assimilati al latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 3 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2915/79; sono assimilati al burro che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 6 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2915/79; sono assimilati:

La purezza e il tenore in zucchero estraibile degli sciroppi in questione vengono constatati conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione22.

Art. 2

L'importo della restituzione accordata per la quantità, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce, si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso della restituzione relativo al prodotto di base considerato, quale risulta, per unità di peso, dall'applicazione dell'articolo 4.

Tuttavia, per quanto riguarda la miscela di D-glucitolo (sorbitolo) di cui ai codici NC 2905 44 e 3823 60, quando l'interessato non indica nella dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 gli elementi di cui al paragrafo 3, quarto trattino del medesimo articolo, o non comprova la dichiarazione con una documentazione soddisfacente, il tasso della restituzione applicabile a tali miscele è quello applicabile al prodotto di base interessato, al quale si applica il tasso meno elevato.

Quando, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, possono essere applicati vari tassi di restituzione per un medesimo prodotto di base, va calcolato un importo particolare per ciascuna delle quantità del prodotto di base in oggetto cui è applicabile un tasso di restituzione distinto.

Quando una merce è entrata nella fabbricazione della merce esportata, il tasso di restituzione da considerare per il calcolo dell'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, che sono entrati nella fabbricazione della merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.

Art. 3

1.

Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato B, salvo riferimento all'allegato C o applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, la quantità di ciascuno dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione, è determinata come segue:

  1. a) se è utilizzato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto assimilato, la quantità è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione della merce esportata, tenendo conto dei seguenti tassi di conversione:

    — a 100 kg di siero di latte assimilato al prodotto pilota del gruppo n. 1 in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) corrispondono 6,06 kg di detto prodotto pilota,

    — a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 9,1 kg di detto prodotto pilota,

    — alla parte non grassa di 100 kg di prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrisponde 1,01 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materia secca non grassa contenuta nel prodotto considerato,

    — alla parte non grassa di 100 kg di formaggio, corrispondono 0,80 kg del prodotto pilota del gruppo n. 2, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), per l'1 % in peso di materia secca non grassa contenuta nel formaggio,

    — a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3 corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato,

    — a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato,

    — alla parte grassa di 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrisponde 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato,

    — alla parte grassa di 100 kg di formaggio, corrisponde 0,80 kg del prodotto pilota del gruppo n. 6, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), per l'1 % in peso di materie grasse del latte contenute nel formaggio;

  2. b) se è utilizzato un prodotto compreso nell'allegato II del trattato:

    — ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base,

    — o assimilato ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base,

    — o ottenuto dalla trasformazione di un prodotto assimilato ad un prodotto di base,

  3. c) se è utilizzato:

    — un prodotto non compreso nell'allegato II del trattato, ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui alla lettera a) o b),

    — o un prodotto ottenuto dalla miscela e/o dalla trasformazione di vari prodotti di cui alla lettera a) e/o b) e/o di prodotti di cui al precedente trattino,

tale quantità è quella effettivamente impiegata nella fabbricazione della merce esportata, ridotta ad una quantità di prodotto di base applicando, secondo i casi, le regole particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza o i coefficienti fissati per la determinazione dei prelievi applicabili all'importazione dei prodotti considerati. Tuttavia, per quanto riguarda l'alcole di cereali contenuto nelle bevande alcoliche di cui al codice NC 2208, tale quantità è di 3,4 kg di orzo per % volume di alcole proveniente dai cereali, per hl di bevanda alcolica esportata;

tale quantità, da determinarsi in base alla quantità di detto prodotto effettivamente utilizzato nella fabbricazione della merce esportata, è uguale, per ciascuno dei prodotti di base considerati e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, alla quantità riconosciuta dalle autorità competenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1. Per il calcolo di detta quantità sono applicabili, se del caso, i tassi di conversione di cui alla lettera a), nonché le regole particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza o i coefficienti di cui alla lettera b).

Tuttavia, per quanto riguarda le bevande alcoliche a base di cereali comprese nelle bevande alcoliche di cui al codice NC 2208, tale quantità è di 3,4 kg di orzo per volume di alcole proveniente da cereali, per hl di bevanda alcolica esportata.

2.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce esportata. Se nel corso di una delle fasi del processo di fabbricazione di detta merce, un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato utilizzato in una fase ulteriore, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato effettivamente impiegato.

Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del primo comma devono essere determinate per ogni merce che costituisce oggetto di un'esportazione.

Nel caso di esportazioni regolarmente effettuate di merci che, fabbricate da una data impresa in condizioni tecniche ben definite, hanno caratteristiche e qualità costanti, dette quantità possono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, o sulla base della formula di fabbricazione delle suddette merci o sulla base delle quantità medie dei prodotti impiegati durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di tali merci. Le quantità di prodotti così determinate sono prese in considerazione finché non interviene una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate.

Per determinare le quantità effettivamente impiegate, è opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3615/92 della Commissione23.

3. per quanto riguarda le merci di cui all'allegato C, la quantità dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione è quella fissata nell'allegato stesso per ciascuna di dette merci. Tuttavia,

  1. a) per le paste fresche, i quantitativi di prodotti di base previsti nell'allegato C devono essere ridotti alla quantità equivalente di paste secche moltiplicando tali quantitativi per il tenore di estratto secco espresso in percentuale e diviso per 88;

  2. b) quando le merci in questione sono state fabbricate, in parte, con prodotti che si trovano in regime di perfezionamento attivo e, in parte, con prodotti rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, la quantità di prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo della restituzione da concedere per quest'ultima categoria di prodotti viene determinata secondo quanto disposto nei paragrafi 1 e 2.

Art. 4

1.

Il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base, alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1.

Detto tasso può essere modificato alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ed ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti citati all'articolo 1, paragrafo 1.

Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e al giallo d'uova, atti ad usi alimentari, freschi, essiccati o diversamente conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

2. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto in particolare:

  1. a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

  2. b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

  3. c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo.

3. Per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili negli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato, per quanto riguarda i prodotti di base o i prodotti ad essi assimilati.

4. Eccezion fatta per i cereali, non sono concesse restituzioni per prodotti utilizzati per la fabbricazione dell'alcole contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato B, sotto il codice NC 2208.

5.

a) Per le merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93, per quanto riguarda i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso e per le merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, per quanto riguarda i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti del settore dello zucchero, i tassi delle restituzioni fissati conformemente al paragrafo 1 vengono applicati previa presentazione, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e contemporaneamente alla domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che sono stati utilizzati nella fabbricazione di detti prodotti da esportare, non è stato né sarà chiesto il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dai regolamenti precitati.

La prova di cui al primo comma consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa, attestante che per quest'ultimo prodotto non è stato né sarà richiesto il beneficio di una restituzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1722/93 o dal regolamento (CEE) n. 1010/86. La dichiarazione di cui al secondo comma è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.

  1. b) Qualora non venga fornita la prova di cui al punto a), dal tasso della restituzione all'esportazione:

  2. i) valido il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

  3. ii) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 o, a seconda dei casi, del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci, cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

6.

a) La restituzione per le fecole e gli amidi di cui al codice NC 1108 o dei prodotti a cui si applica l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 derivanti dalla trasformazione di questi amidi e fecole è accordata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di questi prodotti attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, da patate o da riso, ad esclusione di qualsiasi utilizzo di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci. La dichiarazione di cui al primo comma può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura emanante da uno stesso produttore; essa è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.

  1. b) Se il tenore di estratto secco della fecola di patate assimilata all'amido di granturco conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è uguale o superiore all'80 %, il tasso della restituzione sarà uguale a quello fissato conformemente al paragrafo 1; se il tenore di estratto secco è inferiore all'80 %, il tasso sarà uguale al tasso della restituzione fissato conformemente al paragrafo 1 moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo dell'estratto secco e diviso per 80.

  2. c) Per l'applicazione della lettera b) di cui sopra, il tenore di materia secca delle fecole ed amidi è determinato secondo il metodo previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione24; il tenore di materia secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato con il metodo 2 di cui all'allegato II della direttiva 79/796/CEE del Consiglio25 o con qualsiasi altro metodo di analisi adeguato che offra, quanto meno, le stesse garanzie.

  3. d) Al momento della dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'interessato è tenuto a dichiarare il tenore di estratto secco degli amidi e fecole o degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina utilizzati.

Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di estratto secco è uguale o superiore all'87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato conformemente al paragrafo 1; se il tenore di estratto secco è inferiore all'87 %, il tasso sarà uguale a quello fissato conformemente al paragrafo 1 moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di estratto secco e diviso per 87. Se il tenore di estratto secco degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina di cui ai codici NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 o 2106 90 55 è uguale o superiore al 78 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato conformemente al paragrafo 1; se il tenore di estratto secco di questi sciroppi è inferiore al 78 %, il tasso sarà uguale a quello fissato conformemente al paragrafo 1 moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di estratto secco e diviso per 78.

7. Quando la situazione nel commercio internazionale delle caseine di cui al codice NC 3501 10, dei caseinati di cui al codice NC 3501 90 90 e dell'ovoalbumina di cui al codice NC 3502 10, o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario per queste merci, la restituzione può essere differenziata secondo la loro destinazione.

8. La restituzione può essere differenziata per le merci di cui ai codici NC 1902 11, 1902 19 e 1902 40 10 secondo la loro destinazione.

Art. 5

1. Il tasso della restituzione è quello applicabile il giorno in cui le merci vengono esportate.

2.

Tuttavia, un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione è applicabile ai prodotti di base diversi da quelli di cui ai codici NC 0407 00 30 ed ex 0408, ad eccezione dei prodotti di base di cui al codice NC 0407 00 30 esportati sotto forma di ovoalbumina di cui al codice NC 3502 10.

In caso di applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione, il cui beneficio è subordinato alla richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 (ora di Bruxelles) contemporaneamente alla domanda di certificato, il tasso in vigore il giorno del deposito della domanda di certificato di cui all'articolo 6 si applica ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del certificato.

Il tasso della restituzione calcolato alle condizioni previste al secondo comma viene adattato in base alle norme valide per la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale.

Un correttivo applicabile al tasso della restituzione fissato in anticipo per l'esportazione di un prodotto di base sotto forma di merce non compresa nell'allegato II del trattato, può essere fissato o modificato ai termini dell'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dell'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Quando, durante il periodo di validità del certificato di cui all'articolo 6, si adottano misure per mettere a disposizione dei fabbricanti di talune merci un prodotto di base a prezzo ridotto ovvero per modificare o abrogare disposizioni già esistenti in materia, il tasso della restituzione fissato in anticipo viene adattato in base al prezzo più basso praticato, per il prodotto di base considerato, dal giorno della domanda del certificato fino al giorno dell'esportazione. Tuttavia, quando il richiedente prova di aver acquistato detto prodotto di base ad un prezzo che autorizza una maggiore restituzione, il tasso della restituzione fissato in anticipo è adattato in base a quest'ultimo prezzo, a meno che esso corrisponda a quello sulla cui base è stato calcolato il tasso della restituzione fissato in anticipo, nel qual caso si applica quest'ultimo tasso.

3.

Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi sia il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 e dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi di informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di certificato, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Art. 6

La concessione della restituzione con il sistema della fissazione anticipata previsto all'articolo 5, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione di un certificato di fissazione anticipata, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione (26), valido in tutta la Comunità, che gli Stati membri rilasciano a tutti gli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il loro domicilio nella Comunità.

Art. 7

1.

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87. Inoltre, all'atto dell'esportazione delle merci, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, che sono stati effettivamente impiegati nella fabbricazione delle merci stesse, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, per la fabbricazione di suddette merci, per i quali sarà richiesta la concessione di una restituzione, o far riferimento a questa composizione se quest'ultima è stata stabilita in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma.

Quando una merce è entrata nella fabbricazione di una merce da esportare, la dichiarazione dell'interessato deve comportare, da un lato, l'indicazione della quantità della merce effettivamente impiegata, dall'altro, la natura e la quantità di ognuno dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, da cui proviene la merce in questione.

L'interessato deve giustificare la propria dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ultime ritengono necessari.

Per verificare l'esattezza della dichiarazione loro presentata, le autorità competenti utilizzano ogni appropriato mezzo di controllo.

A richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si effettuano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano loro direttamente tutte le informazioni di cui possono disporre, al fine di permettere il controllo della dichiarazione dell'interessato.

2.

L'interessato, se non effettua la dichiarazione di cui al paragrafo 1, oppure non fornisce le informazioni sufficienti a giustificazione della propria dichiarazione, non potrà beneficiare della restituzione.

Tuttavia, se l'interessato dimostra in maniera soddisfacente alle autorità competenti di non possedere o di non essere in grado di fornire le informazioni richieste circa le condizioni di fabbricazione della merce da esportare, e se detta merce figura nella colonna 2 dell'allegato D, l'interessato può fruire, su sua espressa richiesta, di una restituzione per il calcolo della quale la natura e la quantità dei prodotti di base da prendere in considerazione sono determinate in base ai dati ricavati dall'analisi della merce da esportare e secondo la tabella di corrispodenza che figura nell'allegato D. L'autorità competente stabilisce le condizioni di esecuzione dell'analisi.

Le spese relative alla suddetta analisi sono a carico dell'interessato.

Quando alla merce esportata si applica l'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto.

3.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti esportati sotto forma di merci di cui all'allegato C, salvo per quanto riguarda:

— le quantità di prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, esportate sotto forma di merci ottenute in parte con prodotti che si trovano in regime di perfezionamento attivo alle condizioni definite all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b),

— le quantità di uova o di prodotti di uova esportate sotto forma di paste alimentari di cui al codice NC 1902 11,

— il tenore di materia secca delle paste fresche di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

— la natura dei prodotti di base effettivamente impiegati nella fabbricazione di D-Glucitolo (sorbitolo) di cui ai codici NC 2905 44 e 3823 60, nonché, se del caso, le proporzioni di D-Glucitolo (sorbitolo) ottenute rispettivamente da prodotti amilacei e da saccarosio,

— le quantità di zucchero bianco entrate nella fabbricazione di penicilline di cui al codice NC 2941 10,

— le quantità di caseina esportate sotto forma di merci di cui al codice NC 3501 90 90.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 394R1222.1

4. Quando, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si procede all'analisi di una merce, vengono utilizzati i metodi di analisi di cui al regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione27 o, altrimenti, quelli previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di una merce similare importata nella Comunità.

5. Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate sia le quantità di merci esportate, che le quantità dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma o riferimento alla composizione stabilita in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma del presente articolo, nel documento sono indicate, al posto di queste ultime quantità, quelle dei prodotti di base che figurano nella colonna 4 dell'allegato D corrispondente ai dati forniti dall'analisi della merce esportata.

6. Per l'applicazione del paragrafo 1, ciascuno Stato membro informa la Commissione circa le misure di controllo alle quali si ricorre nel suo territorio per i vari tipi di merci esportate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Art. 8

La restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non è concessa per le merci che sono state ammesse in libera pratica conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del trattato e che sono riesportate.

La restituzione non è neppure concessa per dette merci quando sono esportate dopo trasformazione oppure incorporate in altra merce.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1994. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (26) Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.